IL LAVORO INTERMITTENTE (c.d. “A CHIAMATA”)

Con l’entrata in vigore (25 giugno 2008) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ritrova piena applicazione il contratto di lavoro intermittente o a chiamata così come disciplinato dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003, precedentemente oggetto di abrogazione da parte dell’art. 1, comma 45, della legge n. 247/2007.

Infatti, dalla lettura combinata del comma 10, lett. m), e comma 11 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, emerge chiaramente come l’abrogata disciplina del contratto di lavoro intermittente torni in vigore e come, invece, la forma residuale prevista dall’art. 1, commi da 47 a 50, della legge n. 247/2007, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo, cessi definitivamente di avere efficacia.

Pertanto, dal 25 giugno 2008 possono essere nuovamente stipulati contratti di lavoro a chiamata sulla base della normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003.

Con la L. 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro, come modificata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. “Pacchetto Lavoro”), convertito dalla L. n. 99/2013, sono state introdotte importanti modifiche a tale tipologia contrattuale che, da un lato, ne circoscrivono il campo di applicazione e, dall’altro, introducono alcuni correttivi finalizzati a contrastare eventuali forme distorsive di ricorso all’istituto.

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