Fringe Benefits – Anno 2023

Il Decreto Legge n. 48/2023, art.40 (c.d. “Decreto Calderone” o “Decreto 1° Maggio”) – convertito dalla Legge 85/2023, tenuto altresì conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 23/E del 01 Agosto 2023 – ha introdotto, al momento per il solo periodo d’imposta 2023, rilevanti novità in materia di “fringe benefit” (ossia erogazione di beni e/o servizi, ai lavoratori oppure al coniuge a ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR):

– il valore massimo dei fringe benefit non soggetto a contributi e imposte è stato elevato, per il solo anno 2023, a € 3.000,00 per i dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico;

– il valore massimo dei fringe benefit non soggetto a contributi e imposte rimane invece sempre di € 258,33 per i dipendenti che NON hanno figli fiscalmente a carico

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