L’art. 7-quinquies del DL. 193/2016 ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti che svolgono occasionalmente o abitualmente la loro attività fuori dalla sede di lavoro (cd. ipotesi di trasferta o di trasfertista).
In particolare, la disposizione ha stabilito le condizioni per definire quando il lavoro può considerarsi svolto da “trasfertista” precisando che laddove esse non siano contemporaneamente soddisfatte, trova applicazione il regime normativo della trasferta.
Il regime fiscale e contributivo delle trasferte e dei trasfertisti In primo luogo va richiamato il differente regime fiscale e contributivo che si applica alle fattispecie in esame e disciplinato dall’art. 51, commi 5 e 6 del Tuir. In caso di trasferta fuori del territorio comunale si prevede la completa esenzione fiscale e previdenziale delle relative indennità entro i limiti di 46,48 euro giornaliere, per trasferta in Italia, e di 77,47 euro giornaliere per trasferte all’estero (Art. 51 comma 5 TUIR).
Nessuna esenzione è prevista invece, nel caso in cui il lavoratore svolga la sua attività fuori dalla sede di lavoro abituale ma all’interno del comune di riferimento.